Regolamento Arte Urbana Firenze
Pubblicato da conti valter
09
04
2009
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO PUBBLICO DI INTRATTENIMENTO DELLE ARTI URBANE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE INDICE TITOLO I - NORME GENERALI Art. 1 - Oggetto Art. 2 – Definizione e tipologia dei servizi Art. 3 - Normativa di riferimento a titolo operativo Art. 4 - Servizi sussidiari per l’ emissione di buoni servizio da cartolarizzare TITOLO II – COMMISSIONE CONSULTIVA D’AREA COSTITUTIVA TEMPORANEA Art. 5 - Funzioni Art. 6 - Composizione e nomina Art. 7 - Modalità di funzionamento e cessazione delle modalità costitutive TITOLO III – MODALITA’ DI STABILIMENTO ED ESERCIZIO A REGIME Art. 8 – Elenco delle Istanze Art. 9 - Licenza Comunale - Esercizio singolo o associato Art. 10 - Requisiti per il rilascio della licenza Art. 11 – Controllo disciplinare al rilascio dei buoni servizio da cartolarizzare Art. 12 - Condizioni per l’esercizio della licenza in forma singola o associata Art. 13 - Sostituzione all’intrattenimento Art. 14 - Assegnazione di nuove licenze Art. 15 - Rilascio delle licenze Art. 16 - Trasferimento delle licenze Art. 17 - Domanda per il subentro nella titolarità della licenza Art. 18 - Trasporto di opere e istallazioni ingombranti Art. 19 - Uso collettivo delle licenze per manifestazioni a titolarità pubblica TITOLO IV – DISCIPLINARE PER L’EMISSIONE DI BUONI SERVIZIO Art. 20 - Inizio del servizio Art. 21 - Tabellone Comunale delle Postazioni Art 22 - Caratteristiche del servizio rotazione postazioni con verifica e revisione semestrale Art. 23 - Modalità organizzative Art. 24 - Sostituzione delle licenze con intrattenimenti promozionali istituzionali temporanei Art. 25 - Svolgimento del servizio di intrattenimento non formale degli adulti Art. 26 - Luoghi di stabilimento dei Promo-Tour extracomunitari Art. 27 - Stazionamento presso luoghi di coordinamento del turismo regionale per gli operatori satellitari Live Show Web Promotion Art. 28 - Turni di servizio delle maestranze Art. 29 - Prezzo del servizio e accesso al pagamento dei buoni servizio Art. 30 - Reclami TITOLO V – NORME DI COMPORTAMENTO Art. 31 - Obblighi dei titolari Art. 32 – Diritti di accesso al mercato dei buoni servizio Art. 33 - Comportamento degli utenti TITOLO VI – VIGILANZA E SANZIONI Art. 34 - Vigilanza sul servizio di rendicontazione delle liberalità Art. 35 - Sanzioni Art. 36 - Sospensione della licenza Art. 37 - Revoca della licenza Art. 38 - Decadenza della licenza TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI Art. 39 - Norma di rinvio Art. 40 - Abrogazione e sospensione di precedenti disposizioni Art. 41 - Norma finale TITOLO I NORME GENERALI Articolo 1 – Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina l’esercizio delle attività professionalizzanti della città Metropolitana di Firenze con l’obiettivo di valorizzare luoghi di particolare di particolare storico-architettonico del’area Metropolitana Urbana con la presenza di attività artistiche qualificate sia dalla mobilità che dalla resindenzialità dei titolari coordinatori delle licenze del servizio. 2. L’area metropolitana fiorentina, in seguito denominata “area”, comprende il territorio delle seguenti Provincie nonché dei ripettivi comuni: Firenze, Prato, Pistoia Articolo 2 - Definizione e tipologia del servizio di intrattenimento delle Arti Urbane 1. Il servizio Arti Urbane è un servizio di pubblico intrattenimento rivolto ad un'utenza indifferenziata che soddisfa le esigenze di legalità trasparenza e qualità delle attività economiche di interesse sociale, con funzione complementare ed integrativa rispetto alle attività culturali organizzate dagli Enti territoriali d’area. Sui territori dei Comuni dell’area il suolo pubblico per l’insediamento delle attività sociali di intrattenimento prevede la realizzazione di opere dell’ingegno dal vivo, l’esposizione, la promozione e la commercializzazione di opere e servizi con il marchio “Città d’Arte Metropolitana di Firenze” 2. I titolari di licenza rilasciata da uno dei Comuni dell’area possono svolgere il servizio, con stazionamento, a chiamata o in forma itinerante, in tutta l’area metropolitana di Firenze, come individuata dal precedente art. 1, comma 2. Articolo 3 - Normative di riferimento a titolo operativo 1. Il servizio viene svolto con l’ausilio di operatori in mobilità relativamente alle risultanze dell’ipotesi di Accordo Quadro Multiregionale sulle arti di strada ed la conseguente approvazione del regolamento per i servizi di intrattenimento formale degli adulti (complementare alla rete EDA) in svolgimento plenario della Conferenza Unificata Nazionale dei Servizi con il parere concorrente degli uffici legislativi della Camera e del Senato in ottemperanza alla riforma strutturale delle Arti ed all’introduzione del modello verticale del “federalismo dello spazio pubblico” nel contesto del quadro di sussidiarietà sociale del Welfare e territoriale del Workfare della Cultura. Articolo 4 - Servizi sussidiari ad integrazione per l’emissione di buoni servizio 1.I titolari di licenze di intrattenimento delle Arti Urbane facenti parte dell’area possono, previa autorizzazione dell’Ente competente al rilascio della concessione anche associata di madonnaro pittore-ritrattista , dream-painter, musicista, mimo e altri topologie di doppi servizi per l’emersione dell’imprenditoria sociale; emettere sia ricevute non fiscali all’utenza (per l’esercizio commerciale di vendita o promozione di opere non eseguite in postazione) che ricevute semplici per l’esercizio non commerciale o alla persona, di ritrattistica, cartomante, a “cappello”, da far firmare all’utenza ai fini della rendicontazione dei crediti sociali in forma indipendente o da rendicontare per il servizio del cambio del taglio metallico presso il servizio Annonaria del comune di stabilimento. 2.Presso i servizio di Polizia Amministrativa interessati dalle istanze viene istituito il servizio di rendicontazione e cambio ai fini della costruzione amministrativa operativa finanziaria di emissione di buoni servizio in conformità alle disposizioni sulle modalità di esercizio e sulle tariffe convertite dei buoni servizio dagli enti titolari delle concessioni stesse, nonché alle disposizioni ministeriali (concerto Ministero Interno, dell’Economia e Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ) utili a stabilire i criteri socioeconomici di regolarizzazione del lavoro autonomo delle opere dell’ingegno dal vivo a partire dagli Enti Città Metropolitane. TITOLO II COMMISSIONE CONSULTIVA D’AREA COSTITUTIVA TEMPORANEA Articolo 5 - Funzioni 1. E’ costituita la Commissione consultiva d’area per l’esame dei problemi di carattere generale e per l’espressione di pareri, in riferimento all’esercizio del servizio unificato e all’applicazione o variazione del presente regolamento. Articolo 6 - Composizione e nomina 1. La Commissione, unica per tutta l’area, è istituita con atto del Presidente della Provincia di Firenze ed è così composta: a) dal Dirigente del settore Attività Produttive del Comune di Firenze b) dal Dirigente del settore Cultura della Provincia di Firenze che la presiede, o suo delegato; c) dal Dirigente del settore Cultura della Provincia di Prato o suo delegato; d) dal Dirigente del settore Cultura della Provincia di Pistoia o suo Delegato e) da tre rappresentanti designati dalle Provincie dell’area diverse da Firenze e precisamente: uno in rappresentanza delle provincie di Prato e Pistoia; f) dal Comandante della Polizia Municipale del Comune di Firenze, o suo delegato; g) da un rappresentante designato dall'Ente Bilaterale Turismo Toscano; h) da un rappresentante designato da ognuna delle associazioni di mestieri girovaghi maggiormente rappresentative a livello nazionale e attive sul territorio dell'Area; i) da un rappresentante designato dal Presidente della Camera di Commercio di Firenze 2. Ogni ente o raggruppamento di enti, organizzazione o associazione, è tenuto a designare oltre al componente effettivo anche il componente supplente che sostituisce l'effettivo in caso di assenza o impedimento. I rappresentanti supplenti possono assistere alle sedute della Commissione, ma hanno diritto di intervenire e votare solo in sostituzione del corrispondente rappresentante effettivo. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Provincia. Articolo 7 - Modalità di funzionamento e cessazione delle attività costitutive 1. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente il quale fissa l’ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti della Commissione stessa. 2. La seduta è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo dei componenti. 3. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del segretario della Commissione. 4. La Commissione delibera con la maggioranza assoluta dei componenti presenti. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente. 5. Alle sedute della Commissione possono essere chiamati a partecipare, su invito del Presidente, altri funzionari dei Comuni dell’area in relazione alle questioni poste all’ordine del giorno, senza diritto di voto. 6. I pareri di competenza della Commissione debbono essere espressi alla prima o alla seconda convocazione utile; in caso di decorrenza del suddetto termine senza che la Commissione si sia espressa, l’organo a cui compete il provvedimento finale può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Il termine di cui sopra può essere prorogato, per una sola volta, nel caso in cui il Presidente ne abbia rappresentato la necessità ai fini istruttori. 7. Parimenti, l’organo a cui compete il provvedimento finale di cessazione della Commissione causa l’avvio operativo del servizio procede d’ufficio qualora la Commissione dichiari di non voler esprimere, per qualsivoglia motivo, il parere di Competenza; considerando tale condizione la cessazione stessa dell’istituto commissariale in senso regolamentare e quindi servizio definitivamente liberalizzato. 8. La Commissione consultiva d’area può articolarsi in sottocommissioni per la trattazione di specifiche materie o per lo svolgimento di particolari compiti. Le sottocommissioni sottoporranno le loro risultanze alla Commissione consultiva d’area per l’espressione del parere. 9. La Commissione dura rimane in carica fino alla nomina dei successori o fino al suo scioglimento.. 10. Il funzionamento della suddetta Commissione è disciplinato da apposito regolamento interno. TITOLO III MODALITA’ DI STABILIMENTO ED ESERCIZIO A REGIME Articolo 8 – Elenco delle Istanze 1. Il numero delle licenze da adibire al servizio è stabilito con deliberazione della Giunta Provinciale, sentita la Commissione consultiva d’area di cui all’art. 5, nel rispetto della metodologia di calcolo del fabbisogno in itinere di offerta del servizio predisposta dalla Provincia a seguito dello storico ex post delle domande pervenute ed alle riunioni periodiche della Commissione d’Area . 2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento l’organico del servizio di intrattenimento delle Arti Urbane è costituito dall’insieme delle licenze/istanze attualmente in esercizio nei Comuni dell’area Articolo 9 - Licenza metropolitana - Esercizio singolo o associato 1. Per esercitare il servizio di Arte Urbana occorre essere in possesso di apposita licenza, rilasciata per nuova concessione o trasferimento di licenza in atto, alle condizioni e con le modalità indicate dai successivi articoli. 2. La licenza metropolitana è riservata strettamente al titolare, che può esercitarla in forma singola od associata ed è riferita ad una singola postazione di suolo pubblico. 3. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio, ma è possibile comunque ottenere un percorso professionalizzante utile al cambio di licenza e/o di postazione grazie al raggiungimento di una quota di buoni servizio emessi per la tipologia di attività di provenienza. 4. La licenza metropolitana di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo ed è sottoposta, da parte del Comune dell’area che l’ha concessa, a verifica biennale con decorrenza dalla data del rilascio, per accertare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. 5. Per i cittadini extracomunitari, al termine del secondo anno deve essere presentata dal titolare una dichiarazione sostitutiva attestante il permanere dei requisiti prescritti per il rilascio. Resta ferma la facoltà del responsabile del procedimento di richiedere ulteriori documenti che ritenesse necessari, nonché di procedere alle necessarie verifiche. Articolo 10 - Requisiti per il rilascio della licenza 1. Chi intende ottenere la licenza metropolitana per l’esercizio del servizio di intrattenimento delle Arti Urbane deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) idoneità morale; b) essere cittadino italiano, o cittadino comunitario, o cittadino extracomunitario munito di permesso o carta di soggiorno c) non svolgere altra attività per cui è prevista l’iscrizione al Registro delle Imprese nell’attuale configurazione (assenza delle imprese sociali unipersonali e imprese sociali di persone nonché di cooperative di servizi di lavoratori delle opere dell’ingegno dal vivo della Repubblica) . Articolo 11 - Controllo disciplinare al rilascio dei buoni servizio da cartolarizzare 1. Costituisce motivo di controllo disciplinare al rilascio dei buoni servizio per l'esercizio pubblico del servizio di cartolarizzazione dei crediti sociali: a) Il passaggio del titolare o presso l’URP o Centro Giovani con esposto il Tabellone del servizio con controllo di telecamera a circuito chiuso per apporre la spunta di presenza con il corrispondente numero di licenza e orario di inizio dell’attività temporanea e, nello stesso giorno, alla fine dell’attività di intrattenimentio, il passaggio all’Annonaria per il rendiconto dei crediti sociali (ricevute controfirmate dall’utenza o moneta metallica del cappello frutto delle erogazioni liberali della cittadinanza) raccolti nell’esercizio non commerciale dell’attività. b) la dichiarazione di presenza inviata per via telematica tramite il SUAP della Provincia di Firenze c) non essere in possesso del requisito di idoneità morale. 2. Il requisito di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati: a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi; b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio; c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni; e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il requisito dell'idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione tramite i servizi sociali di intrattenimento formale degli adulti con accesso spendibile con buoni servizio. Articolo 12 - Condizioni per l’esercizio della licenza in forma singola o associata 1. I titolari di licenza che vogliono esercitare il servizio in forma singola non devono essere iscritti al registro delle Imprese come ditta individuale sino a quando non sarà determinata nell’ordinamento dello Stato la figura giuridica dell’imprenditore sociale unipersonale come attuazione dell’art. 3 della Costituzione. 2. I titolari che vogliono esercitare il servizio in forma associata possono: a) associarsi in cooperative di produzione delle opere dell’ingegno dal vivo me tali quelle a proprietà collettiva senza diritto di deposito dei marchi metropolitani, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; b) associarsi in compartecipazione con atto costitutivo ed in tutte le altre forme previste dalla legge 3. E' consentito conferire la licenza agli organismi collettivi di cui sopra, ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento attribuisce ai predetti organismi collettivi la gestione economica dell'attività autorizzata e gli eventuali oneri accessori di cartolarizzazione. 4. Ai fini del conferimento di cui al comma precedente il conferente deve presentare istanza al Comune dell’area interessato, allegando la seguente documentazione: a) copia autenticata dell’atto con il quale viene approvato il presente regolamento; b) proposta artistica e operativa con eventuale calendario semestrale e/o annuale dei rotazione delle postazioni da parte dell'organismo collettivo. 5. Il Comune dell’area che ha rilasciato il titolo, dopo aver verificato la documentazione presentata, annota sulla licenza la data del conferimento, il codice fiscale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento. 7. Il titolare è tenuto a comunicare all'ufficio comunale competente, per la successiva annotazione, il verificarsi del caso di recesso, decadenza od esclusione dall'organismo collettivo cui è stata conferita la licenza. Nel caso di recesso, la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non dopo atto di negoziazione dei buoni servizio accumulati. Articolo 13 - Sostituzione all’intrattenimento 1. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente al servizio di intrattenimento della postazione certificata in Tabella delle Postazioni per motivi di seguito descritti,: a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio; b) per chiamata alle armi; c) per un periodo non superiore a sei mesi nell’anno; d) per sospensione o ritiro temporaneo della licenza; 2. Il Comune dell’area che ha rilasciato la licenza, verificata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, autorizza il titolare a farsi sostituire nell’intrattenimento con specifico provvedimento. 4. La sostituzione all’intrattenimento si svolge sotto la solidale responsabilità del titolare della licenza e del sostituto, per quanto attiene alla regolarità e sicurezza del servizio, e nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento. 5. I titolari di licenza possono avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiari 6.L’autorizzazione alla sostituzione all’intrattenimento è revocabile nel caso di inottemperanza del sostituto. Articolo 14 - Assegnazione di nuove licenze 1. Ciascun Comune dell’area non può rilasciare un numero di licenze superiori a quelle necessarie per consentire l’ordinata gestione degli altri servizi di polizia locale. 2. Le licenze per l’esercizio del servizio di intrattenimento delle arti urbane vengono assegnate attraverso pubblico concorso, bandito da ciascun Comune dell’area, previa deliberazione della Giunta Provinciale di determinazione dell’organico del servizio di cui all’art. 8, comma 1, del presente regolamento. Per essere ammessi al concorso è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 10 e che si verifichino le condizioni di cui all’art. 11. 3. Il bando di concorso dovrà contenere: a) numero delle licenze da assegnare; b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione; c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli; d) indicazione del termine per la presentazione delle domande e delle modalità per l’inoltro delle stesse; e) schema di domanda per la partecipazione al concorso; f) indicazione dei requisiti e delle cause di impedimento descritti nei precedenti articoli 10 e 11. 4. Per l'individuazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione delle licenze e dei criteri concernenti la valutazione degli stessi, viene sentita la Commissione consultiva d’area di cui all'art. 5 sino a quando resta operativa. 5. Costituisce titolo preferenziale l’avere esercitato precedentemente il servizio per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi. 6. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di approvazione. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del biennio di validità devono essere coperti utilizzando la graduatoria stessa fino al suo esaurimento. Articolo 15 - Rilascio delle licenze 1. Il responsabile del procedimento per il rilascio delle licenze del Comune dell’area interessato, entro 15 giorni dall’approvazione della graduatoria, dà formale comunicazione agli interessati dell’esito del concorso, assegnando loro un termine di sessanta giorni, prorogabili di altri trenta per giustificati motivi da comprovare.con relativa documentazione. Articolo 16 - Trasferimento delle licenze 1. La licenza per l'esercizio del servizio di intrattenimento delle arti urbane è trasferita su richiesta del titolare a persona dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti prescritti all’art. 10 del presente regolamento, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni: a) sia titolare di licenza da almeno cinque anni; b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età; c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia o infortunio. 2. L'attestazione dell’inabilità o dell’inidoneità al servizio di cui al precedente comma, lettera c), deve essere fornita dal titolare o acquisita d'ufficio, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, la riconsegna dei titoli autorizzativi e dei relativi buoni servizio in posesso , dovrà avvenire entro dieci giorni dalla data di protocollo di arrivo del suddetto certificato. Il trasferimento della titolarità della licenza dovrà essere richiesto entro un anno dal verificarsi dell'evento. 3. Il trasferente, per un anno dalla data del trasferimento suddetto, non può diventare titolare di altra licenza rilasciata, anche da altra Città metropolitana del territorio nazionale, in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento. 4. In caso di morte del titolare la licenza può essere trasferita, nell'ordine, ad uno dei seguenti eredi, che sia in possesso dei requisiti prescritti all’art. 10 del presente regolamento: a) coniuge superstite; b) parenti entro il 3° grado; c) affini entro il 2° grado. d) convivente con atto notarile di Unione Civile 5. In caso di pluralità di eredi indicati alle lettere b) e c), la licenza, fatta salva la volontà testamentaria, può essere trasferita ad uno di loro, previo assenso dei rimanenti aventi pari titolo, oppure può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, su autorizzazione del Comune dell’area che ha rilasciato il titolo, ad altro soggetto, designato concordemente dagli eredi di cui sopra, purché in possesso dei requisiti prescritti. Se il trasferimento non riesce a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza è revocata ed eventualmente messa a concorso, qualora si rendano disponibili posti nell’organico previsto all’art. 8, comma 1 rispetto a quelli previsti dallo stesso art. 8 comma 2. 6. Ove subentri nella licenza un erede non in possesso dei prescritti requisiti, questi può richiedere che la licenza venga sospesa per un periodo di dodici mesi, prorogabile fino ad massimo di ulteriori dodici mesi in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare della licenza; entro tale periodo dovrà essere dimostrato il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei prescritti requisiti. Scaduto il periodo di sospensione senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, la licenza non potrà più essere trasferita ad altro soggetto, ma dovrà essere restituita al Comune. 7. In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare di sospensione, revoca o decadenza della licenza, l'eventuale procedimento di trasferimento della licenza deve essere sospeso sino alla definizione negoziata del procedimento disciplinare in esame. Articolo 17 - Domanda per il subentro nella titolarità della licenza 1. Chi intende ottenere il trasferimento della licenza per esercitare il servizio di intrattenimento delle Arti Urbane , ai sensi del precedente art. 16, deve presentare domanda entro i termini previsti, in carta da bollo diretta al Sindaco, al competente ufficio comunale. 2. Nella domanda dovrà indicare: - luogo e data di nascita; - residenza; - cittadinanza; - codice fiscale. 3. Dovrà inoltre dichiarare, mediante autocertificazione, sotto la sua personale responsabilità e con la consapevolezza delle sanzioni previste dall’art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 10 e dall’art. 11; 4. Il subentrante dovrà allegare alla domanda la richiesta di trasferimento sottoscritta dal titolare della licenza. 5. Qualora il richiedente sia uno degli eredi o conviventi avente titolo al trasferimento della licenza, ai sensi dell'art. 16 comma 5, dovrà indicare sulla domanda il rapporto o il vincolo che lo univa al titolare deceduto e dichiarare, inoltre, che non esistono altre persone aventi pari titolo; in caso contrario dovrà allegare la dichiarazione di assenso sottoscritta dalla o dalle persone aventi pari titolo. 6. La licenza, rilasciata sulla base delle informazioni risultanti dai commi precedenti, non abilita però immediatamente all'esercizio correlato alla stessa se non dopo il riscontro dei requisiti di cui all’art 11. 7. Dell'avvenuto subentro nella titolarità della licenza dovrà essere informata la Provincia e gli altri Comuni dell’area. 8. Il subentrante è altresì tenuto, a pena di decadenza, ad assolvere agli adempimenti previsti dall’art. 15, comma 1, del presente regolamento. 9. Il Comune dell’area interessato provvederà alla verifica d’ufficio dei requisiti dichiarati mediante autocerficazione e all’accertamento di quelli non dichiarati. Articolo 18 - Trasporto di opere e istallazioni ingombranti 1). Il titolare ha l'obbligo di richiedere eventuale titolo autorizzatorio per l’espletamento delle operazioni di ingombro e sgombero per tutte quelle attività che occupano uno spazio superiore ai mq 2. 2. Tali attività, previa autorizzazione della Giunta comunale su cui sono programmate, devono prevedere la programmazione degli intrattenimenti temporanei e la controfirma di programmazione negoziata da parte dei titolari coinvolti nello spazio pubblico circostante il servizio in esame. Articolo 19 - Uso collettivo delle licenze per manifestazioni a titolarità pubblica con carattere temporaneo 1. Per uso collettivo delle licenze si intende una modalità particolare di effettuazione del servizio, vale a dire l’offerta contemporanea a più servizi, almeno tre, con differenti tipologie di intrattenimento ai fini di integrazione con manifestazioni a titolarità pubblica 2. Gi emolumenti da conferire ai titolari coinvolti verranno definite dalla Giunta Provinciale, sentita la Commissione consultiva d’area qualora ancora in esercizio di cui all’art. 5. TITOLO IV DISCIPLINARE PER l’EMISSIONE DEI BUONI SERVIZIO Articolo 20 - Inizio del servizio 1. Il richiedente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data del rilascio o del trasferimento della licenza. 2. Qualora il richiedente, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza valido motivo, il Comune dell’area interessato dispone la decadenza della licenza. 3. Il termine sopra indicato potrà, su richiesta motivata, essere prorogato per un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili all'interessato. 4. La licenza deve essere sempre visibile sulla postazione o esibita a richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza e al controllo; dovrà inoltre essere esibito l’eventuale provvedimento di autorizzazione alla sostituzione dell’intrattenimento. 5. La licenza dovrà essere restituita al Comune dell’area che ha rilasciato il titolo al suo cessare per qualunque causa, nonché per la durata del periodo di sospensione della stessa a seguito di sanzione disciplinare. Articolo 21 – Tabellone comunale delle postazioni Nell’ufficio relazioni con il pubblico e/o presso il Centro Giovani viene predisposta un Tabellone con la mappa precisa delle postazioni deliberate, e per ciascuna postazione indicata, le fascie orarie e le tipologie di intrattenimenti esercitabili nonchè un casellario presenze da spuntare con l’elenco dei titolari delle licenze con l'eventuale aggiornamento di occupazione rispetto alle dichiarazioni trasmesse per via telematica. Articolo 22 – Caratteristiche del servizio rotazione postazioni con verifica e revisione semestrale 1.Sino all’eventuale decadenza della commissione consultiva, ogni sei mesi viene convocata una conferenza unificata dei servizi per la revisione delle postazioni e l’accogllimento delle proposte di un rappresentante dei titolari eletto con assemblea costituente tra gli stessi. 2.Il servizio a regime (al decadere della commissione consultiva) si intende materia autonoma e sotto responsabilità dei titolari e non più negoziabile con l'Ente Città Metropolitana Articolo 23 - Modalità organizzative 1. All’Ufficio competente della Città Metropolitana di Firenze spetta ogni attribuzione in ordine alla gestione operativa del servizio intrattenimento delle Arti Urbane (controllo e aggiornamento Tabellone, ricevute cambio monete ed emissione buoni servizio) di tutti i Comuni dell’area. 2. Le spese per la gestione operativa di cui al comma 1 sono determinate annualmente in via preventiva dal Comune di Firenze. Ad esse concorrono i Comuni dell’area con una quota percentuale rapportata al numero di licenze in esercizio. 3. La gestione amministrativa (rilascio, trasferimento licenze, revoca, controllo requisiti, ecc.), l’allestimento e la manutenzione delle aree pubbliche di stazionamento delle opere, nonché l’installazione degli strumenti necessari allo svolgimento del servizio nel territorio di propria competenza sono a carico di ciascuno dei Comuni dell’area. Articolo 24 - Sostituzione delle licenze con intrattenimenti promozionali istituzionali temporanei 1. Il Comune dell’area che intenda assumere la titolarità di una manifestazione temporanea secondo il programma operativo ordinario può chiedere il blocco totale o parziale del Tabellone delle presenze presentando richiesta di conferenza di servizi unificata con i titolari coinvolti dall’area. 2. A seguito del blocco, devono essere emessi buoni servizio con modalità da stabilirsi nella conferenza di servizi unificata d’area. Articolo 25 - Svolgimento del servizio di intrattenimento non formale degli adulti ----Si rimanda al testo specifico di regolamento regionale in allegato- Articolo 25 - Luoghi di stabilimento dei Promo-Tour extra-comunitari -Omissis---- Articolo 26 - Stazionamento presso luoghi di coordinamento del turismo regionale per gli operatori satellitari Live Show Promotion --Omisssis--- Articolo 28 - Turni di servizio delle maestranze -Omissis-- Articolo 29 – Prezzo del servizio e accesso al pagamento dei buoni servizio -Omissis-. Articolo 30 – Reclami 1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente Ufficio della Città Metropolitana di Firenze; l'indirizzo ed il numero di telefono di detto ufficio comunale è inserito, in modo ben visibile nel foglio licenza TITOLO V NORME DI COMPORTAMENTO Articolo 31 - Obblighi dei titolari 1. Nell'esercizio della propria attività artista urbano, oltre agli obblighi sanciti da altri specifici articoli del presente regolamento, il titolare ha l'obbligo di: i)nel caso di vendita di opere con prezzo esposto emissione di ricevuta commerciale ii)nel caso di cessione di opera dietro corrispettivo liberamente determinato dal cliente, deve richiedere al cliente la compilazione della ricevuta non commerciale iii)nel caso di prestazione di servizi alla persona (ritratti o animazione esoterica) richiedere al cliente compilazione della ricevuta non commerciale iv)rendicontare le offerte non commerciali coincidenti con il taglio metallico della divisa al servizio annonaria per ottenere il cambio nel taglio cartaceo e l'eventuale richiesta di buono servizio. 2. Saranno pagati dal Comune dell’area che ha rilasciato la licenza i servizi non rifiutabili e i danni da loro eventualmente derivati per insolvenza di privati. Articolo 32 – Diritti di accesso al mercato dei buoni servizio 1. Nell'esercizio della propria attività è possibile vietato: a) iniziare il servizio nel territorio di altro Comune che non sia dell’area per un periodo superiore ai sei mesi; b) far compiere le disposizioni del disciplinare da altri non titolari o non autorizzati altri suggerimenti…… Articolo 33 - Comportamento degli utenti 1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di: a) pretendere una prestazione o un oggettto di proprietà del titolare a titolo gratuito Articolo 38 - Decadenza della licenza 1. La licenza Mertropolitana di esercizio decade: a) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti per il rilascio della licenza; b) quando non sia stato comprovato, anche a mezzo di autocertificazione, nei termini previsti dall’art. 15, comma 1, il possesso dei requisiti prescritti, ivi compresi quelli non accertabili d’ufficio; c) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito dall'art. 20, comma 1; d) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa; e) per morte del titolare della licenza, salvo quanto disposto dall'art. 16, comma 5, del presente regolamento. Il provvedimento è comunicato all'Ufficio del Prefetto. TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 45 - Norma di rinvio 1. La disciplina del servizio di intrattenimento arte ARTE URBANA dettata dal presente regolamento è integrata da tutte le disposizioni di legge non espressamente richiamate e dalle altre norme legislative e regolamentari applicabili. Articolo 46 - Abrogazione e sospensione di precedenti disposizioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il disciplinare arte di strada , approvato con deliberazione della giunta di Firenze. 2. Contestualmente all’approvazione da parte dei Comuni dell’area del presente regolamento è sospesa l’efficacia dei regolamenti degli artisti di strada dei singoli Comuni metropolitani. Articolo 47 - Norma finale 1. I regolamenti interni delle cooperative e delle associazioni dei titolari non possono essere in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. 2. Le cooperative e le associazioni sono tenute a trasmettere alla città Metropolitana i suddetti regolamenti ai fini delle verifiche di cui sopra.

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